1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo
a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione delle disposizioni legislative vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per l'attuazione delle medesime disposizioni;
b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.
2. Decorso il termine di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo può essere comunque emanato.