Art. 34.
(Codice delle leggi sulla montagna).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo

 

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20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione delle disposizioni legislative vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per l'attuazione delle medesime disposizioni;

          b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

      2. Decorso il termine di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo può essere comunque emanato.